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FIDEIUSSIONE E ALTRE GARANZIE
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La natura del mutuo ipotecario dell'operazione non muta se nel
contratto di finanziamento vengono previste forme di garanzia reali
o personali, aggiuntive rispetto all'ipoteca.
La garanzia aggiuntiva assume un'impronta funzionale e, il più
delle volte, viene rilasciata da un soggetto diverso dal mutuatario
a garanzia dell'esatto adempimento a restituire il debito contratto
da quest'ultimo.
Diverse sono le forme di garanzia preordinate a tale scopo
(fideiussione, pegno ecc.), ma tutte mirano a garantire il creditore
attraverso la neutralizzazione del rischio di inadempimento.
Fra le garanzie merita attenzione la "fideiussione" che si
ha quando una parte garantisce l'adempimento dell'obbligazione del
mutuatario obbligandosi personalmente verso il creditore-Banca.
Il fideiussore risponde con tutti i suoi beni ed il rapporto nasce e
si stringe tra quest'ultimo e la Banca creditrice; anche se - come
accade di frequente – esso è preceduto da un'intesa tra debitore
e fideiussore.
La fideiussione ha natura accessoria, il che significa che non è
valida se non è valido il contratto principale: il mutuo. Il
fideiussore, quindi, può opporre al creditore-Banca tutte le
eccezioni che spettano al mutuatario.
Data la gravità delle conseguenze che scaturiscono dalla
fideiussione, la volontà di prestarla deve essere espressa per
iscritto.
E' giusto notare che, in casi molto particolari e a soggetti
particolarmente benestanti, le Banche possono concedere un prestito
per acquistare un immobile, senza richiedere un'ipoteca come
garanzia.
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