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L'ipoteca costituisce una delle forme più efficaci di garanzia
per il creditore. Essa infatti attribuisce un diritto di prelazione
sul bene, che vale a tutelare il creditore contro il pericolo
dell'insolvenza. L'ipoteca si costituisce mediante iscrizione in
pubblici registri.
Oggetto
dell'ipoteca possono essere di regola soltanto beni immobili. Il
bene che ne è oggetto rimane in godimento del proprietario (lo può
cioè liberamente usare).
L'ipoteca è un diritto accessorio nel senso che se il debito manca o finisce,
anche l'ipoteca non ha ragione di essere e si estingue. L'estinzione
è automatica dopo 20 anni dalla sua costituzione, ma se il mutuo
dura di più occorre rinnovarla (per altri 20 anni).
Altra
caratteristica dell'ipoteca è l'indivisibilità perché si estende
sull'intero bene che ne è oggetto e sulle sue parti, a garanzia
dell'intero credito e dei suoi accessori.
La
garanzia ipotecaria ha un duplice contenuto:da un lato attribuisce
al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia
del suo credito, dall'altro di essere soddisfatto con preferenza sul
prezzo ricavato.
In
ogni caso, l'ipoteca pone il creditore al riparo dalla conseguenza
dell'alienazione del bene vincolato o dal concorso di altri
creditori non garantiti o meno garantiti.
Il
creditore pignoratizio ha un diritto di preferenza sul prezzo
ricavato dalla vendita. Tale diritto è collegato ad un sistema di
pubblicità, consistente nell'iscrizione nei pubblici registri
immobiliari che è altresì costitutiva di un certo grado di
efficacia.
L'ipoteca
comprende quattro elementi essenziali:
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il "titolo", ovvero il documento che giustifica
l'acquisizione dell'ipoteca;
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l' "iscrizione";
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il "bene immobile";
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il "credito da garantire".
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L'ipoteca si costituisce con l'iscrizione nei Registri
Immobiliari e si richiede con la presentazione del titolo e di una
nota in doppio originale sottoscritta dal richiedente.Nel mutuo
ipotecario il titolo è costituito dal contratto di finanziamento.
Il contratto di finanziamento deve essere redatto per atto pubblico.
La nota deve contenere tutte le indicazioni in modo preciso, cosicché
le omissioni e le inesattezze che inducono incertezze sulle persone
del creditore, del debitore, del terzo proprietario, sul credito o
sull'identità dei singoli beni, determinano la nullità dell'iscrizione ipotecaria.
Gli istituti di credito richiedono che l'iscrizione ipotecaria sia
di primo anno e preceda la consegna della somma al finanziato:
solitamente la somma, pur se praticamente già erogata (e
contestualmente costituita in deposito cauzionale) viene resa
disponibile solo dopo la regolare iscrizione dell'ipoteca.
L'iscrizione avviene inoltre per un valore superiore al
finanziamento erogato (solitamente tra il 150% e il 200%, ma si
arriva anche al 300%). L'ipoteca dunque non copre solo il capitale
erogato, ma anche:
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interessi nella misura concordata;
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 | gli
eventuali interessi di mora nel caso di ritardi o mancato
pagamento delle rate;
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 | i
premi assicurativi;
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 | gli
oneri erariali, i tributi, le spese, gli oneri notarili,
professionali, ecc.;
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 | le
spese giudiziali che la banca dovesse sostenere per il recupero
di quanto dovuto.
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Tale maggiore copertura tutela la banca ma non genera maggiori
costi per il cliente se non per l'importo dei costi notarili,
commisurati al valore dell'ipoteca.
L'ipoteca che grava su un immobile si estende anche alle sue "pertinenze" (ad esempio un garage).
Esse sono costruzioni che, pur conservando la
loro natura di individualità fisica, sono assoggettate in modo
attuale e permanente a servizio e ornamento di un altro immobile Ne
consegue che non occorre farne specifica descrizione nel titolo e
nella nota. C'è da precisare che la pertinenza può anche essere
separata dal bene immobile cui è funzionalmente legata e che di
tale pertinenza si può disporre separatamente dalla cosa
principale.
L'ipoteca
si estingue automaticamente dopo 20 anni dall'iscrizione (se il
mutuo dura di più occorre rinnovarla) ma occorre chiedere alla
banca l'assenso alla cancellazione se poi si vuole vendere
l'immobile.
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